Con la Risoluzione n. 55/E del 23 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo (cosiddetto “Bonus rottamazione TV”), in linea con i nuovi standard di ricezione dei programmi (segnale Dvb-t con Mpeg4).
Come noto, il contributo viene riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita ed è pari al 20% del prezzo, con un limite massimo di 100 euro.
Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, una apposita comunicazione telematica, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.
Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta attestazione. A tal fine, il modello F24 è presentato, esclusivamente, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto, è stato istituito il seguente codice tributo:
- “6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”