IMPIEGO CERTIFICAZIONE VERDE. GREEN PASS

IMPIEGO CERTIFICAZIONE VERDE. GREEN PASS

 

Dal prossimo 6 agosto, sarà necessario esser muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 per eccedere alle seguenti attività: 1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. Dunque, la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso (es. caffè al bar ecc.); – spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, per i quali permane l’obbligo dei soli posti a sedere e con riferimento ai quali vengono modificati i criteri di capienza ; 2. sagre e fiere, convegni e congressi; 3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 4. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; – rimane altresì ferma la disposizione di cui all’art. 8-bis del “Riaperture” che impone già oggi il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.
L’obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi non si configura nei confronti dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento i bambini con età inferiore ai 12 anni), e a quelli esenti sulla base di idonea certificazione medica;
– i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicati (o loro delegati con atto formale) sono tenuti a verificare il possesso di tale certificazione, attraverso l’App “Verifica C 19” – oltre alle già conosciute sanzioni, è stata introdotta una specifica sanzione accessoria – chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni – applicabile dopo due violazioni commesse in giornate diverse, dell’obbligo di verifica del green pass.
Si ricorda che le certificazioni verdi sono rilasciate a seguito:
– dell’avvenuta vaccinazione: in questo caso la certificazione è rilasciata a far data dal completamento del ciclo vaccinale; dal 15° giorno della somministrazione della prima dose di
vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;
– della guarigione dal SARS-CoV-2 ;
– dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

CHIEDI AI NOSTRI UFFICI IL CARTELLO CON LE INDICAZIONI PER IL GREEN PASS