DAL 1° GENNAIO 2018, SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LE NUOVE NORME
Con il recente Decreto Legge Mezzogiorno è stato confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed è stato introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti
ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.
Dal 2018, in pratica, gli shopperleggeri e ultraleggeri dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432 ma anchebiodegradabili, cioè contenere una percentuale crescente di materia prima rinnovabile, ossia il carbonio biobased(secondo lo standard UNI CEN/TS 16640) pari ad almeno il 40%, che dovrà diventare il 50% a partiredal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021.
Non solo: dovranno essere distribuite esclusivamentea pagamento e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti.
Per non incorrere in sanzioni, è necessario che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell’acquisto.
Se vuoi essere sicuro che i sacchetti acquistati dal tuo fornitore siano conformi a quanto disposto dalle norme tecniche, richiedi, anche rispondendo a questa mail agli uffici CONFCOMMERCIO di Avezzano, L’Aquila e Carsoli la dichiarazione di conformità dei sacchetti che ti deve rilasciare l’impresa fornitrice, la mini guida e l’opuscolo illustrato.